Disciplinare Coltivazione

LINEE GUIDA PER IL DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE DEL "GENEPI OCCITAN"

Art. 1.

Il seguente disciplinare di coltivazione vincola i soci produttori aderenti all'Associazione Genepi Occitan al rispetto delle seguenti regole, per quanto riguarda la parte di produzione contraddistinta e pubblicizzata come ottenuta seguendo le regole del disciplinare dell'Associazione.

Art. 2.

Sono coltivabili le varietà di Artemisia riconosciute come Genepi e di seguito indicate: Artemisia genipi, mutellina, glacialis, nivalis, petrosa.

Art. 3.

Le coltivazioni devono effettuate ad una altitudine non inferiore ai 1500 m.s.l.m.

Possono essere ammesse altitudini inferiori, comunque mai al disotto dei 1300 m.s.l.m., quando ciò sia giustificato da particolari favorevoli esposizioni e da risultati qualitativi dimostrabili. Le decisioni in merito sono di competenza dell'Assemblea dell'Associazione.

Art. 4.

Non sono possibili coltivazioni che utilizzino piante geneticamente modificate (O.G.M.).

Art. 5.

Il Genepi può essere coltivato sia seguendo le regole dell'agricoltura convenzionale che quelle dell'agricoltura biologica o biodinamica.

Art. 6.

Per le coltivazioni biologiche o biodinamiche è necessario possedere il certificato di produzione biologica rilasciato dagli organi preposti.

Art. 7.

Per le coltivazioni con metodo convenzionale, i coltivatori hanno l'obbligo di dichiarare il  o i tipi di prodotti di sintesi usati , la quantità, lo scopo del trattamento e la data dell'ultimo trattamento. Non devono essere presenti nel prodotto finale odori anomali dovuti all'utilizzo di sostanze chimiche. I prodotti utilizzabili devono essere stati registrati per utilizzi su piante officinali o da fiore ad uso alimentare. L'assenza di residui deve essere certificata da analisi di laboratorio.

Art. 8.

Le coltivazioni possono essere effettuate sia su terreno nudo che su terreni pacciamati.

Art. 9.

Devono essere applicate le pratiche di rotazione colturale lasciando un periodo di riposo del terreno tra un ciclo di coltivazione e quello successivo.

Art. 10.

L' essicazione può essere sia naturale che forzata purchè quest'ultima non avvenga a temperature superiori ai 31 gradi.

Art. 11.

Nel prodotto finale non devono essere presenti muffe o parassiti.

Art. 12.

L'Associazione può prelevare campioni di prodotto in qualsiasi momento per controllare la corrispondenza del campione a quanto dichiarato dal socio.

Art. 13.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze al presente disciplinare, il Consiglio direttivo dell'Associazione, dopo avere sottoposto la questione all'Assemblea, può prendere provvedimenti che vanno dal semplice richiamo all'esclusione del socio dall'Associazione.

(Documento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci nella riunione del 14/05/2003)