Disciplinare Produzione

LINEE GUIDA PER IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL LIQUORE "GENEPI OCCITAN"

Art.1.

Il seguente disciplinare di produzione vincola i soci produttori aderenti all'Associazione Genepi Occitan al rispetto delle seguenti regole, per quanto riguarda la parte di produzione contraddistinta e pubblicizzata come ottenuta seguendo le regole del disciplinare dell'Associazione.

Art. 2.

La denominazione di "Genepi Occitan" è riservata ai liquori ottenuti soltanto con la lavorazione di steli floreali e foglie di piante di Genepi (Artemisia genipi, mutellina, glacialis, nivalis, petrosa) spontanee o coltivate, fermo restando che nella raccolta, svolta comunque seguendo le vigenti normative, e nella coltivazione delle piante e nella lavorazione del liquore siano rispettate le indicazioni territoriali contenute nell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione.

Le piante di Genepi utilizzate nella lavorazione del liquore debbono provenire da coltivazioni che rispettino il disciplinare di coltivazione adottato, analogamente al presente, dall'Associazione.

Art. 3.

L'estrazione dell'essenza deve essere effettuata dal socio produttore e deve avvenire per infusione prolungata in soluzione idroalcolica a freddo e/o per sospensione nello spazio di testa di soluzione alcolica o idroalcolica e/o per distillazione di infuso con o senza diluizione successiva. La quantità minima di steli floreali e foglie per litro di liquore finito deve essere pari a 7 g di genepì essiccato. E' vietato aggiungere qualunque sostanza aromatizzante ottenuta per sintesi o comunque non proveniente da piante officinali, queste ultime comunque non possono essere aggiunte in misura superiore al 10% del Genepy impiegato.

Art.4.

I liquori di cui all'Art.2., all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. titolo alcolometrico volumico minimo: 30%

2. tenore in zucchero minimo: 80 g. per litro di prodotto espresso come zucchero invertito; può essere utilizzato saccarosio o sciroppo di glucosio.

3. β-thuyone max: a termini di legge.

Art.5.

Solo il liquore Genepy prodotto secondo i dettami degli articoli 2, 3 e 4 può fregiarsi dell'appellativo "Genepi Occitan". Il Genepi Occitan deve essere posto in vendita in contenitori di vetro non colorato. Nell'abbigliaggio può essere indicata la dicitura Genepi Occitan e/o il simbolo grafico dell'Associazione. E' possibile utilizzare eventuali indicazioni toponomastiche che specifichino o facciano riferimento a particolari unità amministrative, frazioni, località dalle quali provengano effettivamente gli steli floreali e foglie da cui il liquore è ottenuto. Le menzioni aggiuntive consentite in etichetta possono essere espresse in lingua occitana.

Art.6.

L'accertamento e i controlli della sussistenza delle condizioni di idoneità per la produzione del liquore, come per la coltivazione e la raccolta delle piante, saranno curati dall'Associazione che potrà prelevare campioni in qualsiasi momento per controllare la corrispondenza del campione a quanto dichiarato dal socio. L'Associazione provvederà all'uopo direttamente e/o attraverso organismi che dovrà qualificare e ai quali farà riferimento.

Art.7.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze al presente disciplinare il Consiglio direttivo dell'Associazione, dopo avere sottoposto la questione all'Assemblea può prendere provvedimenti che vanno dal semplice richiamo all'esclusione del socio dall'Associazione.