STATUTO della "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL GENEPI' "

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

E' costituita un'Associazione volontaria, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, denominata: "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL GENEPI' " siglabile "ASSOCIAZIONE PER IL GENEPI' ", con sede in Dronero (Cuneo), via Val Maira n. 19, presso la sede dell'Associazione "Espaci Occitan".

ARTICOLO 2

Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060, con possibilità di proroga.

ARTICOLO 3

Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone, quale scopo, la tutela, la valorizzazione e l'incremento della produzione dell'erba genepì prodotta nelle Valli Piemontesi e della trasformazione del liquore da essa derivante.
L'Associazione può, inoltre, promuovere tutte quelle iniziative che sono ritenute idonee ad incrementare la tutela e la valorizzazione dei prodotti di cui sopra, anche attraverso marchi rappresentativi dell'Associazione che sottolineano la qualità e la tipicità, denominazioni di origine, Indicazioni Geografiche e attestazioni di specificità.
L'Associazione può, inoltre, svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento qualitativo delle produzioni e delle trasformazioni in argomento, anche attraverso la promozione di attività di ricerca.
L'Associazione individua le erbe ed i liquori oggetto di tutela e di valorizzazione, adottando specifici disciplinari.
L'Associazione esercita, tramite i propri associati, un controllo sulla produzione e sulla trasformazione dei prodotti tutelati, ai fini di garantire il rispetto degli obiettivi qualitativi prefissati, rappresentati anche dai marchi che la contraddistinguono.
Previo affidamento dell'incarico da parte degli Enti preposti, l'Associazione potrà, altresì, concorrere, con essi, in funzioni di vigilanza, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela delle denominazioni di origine, delle Indicazioni Geografiche e delle attestazioni di specificità.

ARTICOLO 4

Prodotto

I prodotti tipici soggetti a tutela, individuati dall'Associazione e regolamentati da specifici disciplinari, devono, quanto alle erbe, essere coltivate nel territorio amministrativo dei Comuni delle Province di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, Verbano - Cusio - Ossola e Vercelli, così come definito nella scheda tecnica del "Genepì del Piemonte", al punto 2C, allegata al Decreto Ministeriale n. 2634 del 12/04/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 luglio 2012.
Il liquore "Genepì del Piemonte", derivante dalle erbe stesse, deve essere prodotto nei Comuni siti nel territorio italiano della Regione Piemonte, così come definito nella suddetta scheda tecnica e sue modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato.
Essi possono essere persone fisiche o giuridiche.
I soci si dividono nelle seguenti categorie: soci ordinari e soci onorari.
A loro volta, i soci ordinari si dividono nelle seguenti due sezioni: Sezione soci coltivatori e Sezione soci produttori di liquore.
Sono membri dell'Associazione:
a) i soci ordinari e i soci sostenitori già associati all'"Associazione Genepi Occitan", e che sono tali al momento dell'adozione del presente statuto;
b) i coltivatori di genepì e i produttori di liquore nel territorio di cui al precedente articolo 4 che, condividendo le finalità, lo Statuto, il Regolamento e conformandosi ai disciplinari, abbiano visto accettata la propria domanda di ammissione, nei tempi e nei modi di cui all'art. 6;
Possono, inoltre, essere membri dell'Associazione:
c) le persone o gli Enti che condividano lo scopo associativo.
d) le società produttrici di semilavorati e prodotti a base di genepì, anche destinati ad un uso diverso da quello liquoristico.
L'Assemblea può, inoltre, proclamare soci onorari gli Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti, nonchè tutti coloro che, con la loro competenza e con il loro interessamento, abbiano contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione della produzione tipica, secondo i proponimenti dell'Associazione e/o abbiano corrisposto i contributi, donazioni e liberalità di cui all'art. 17.

ARTICOLO 6

Ammissione dei nuovi Soci

Le domande di ammissione a soci devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione per il Genepì", il quale, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, le propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Tali domande devono contenere:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, denominazione dell'eventuale ditta individuale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
b) l'indicazione della categoria economica di appartenenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 5, lettere b
c) l'indicazione di dati significativi inerenti l'attività aziendale, secondo le richieste dell'Associazione;
d) l'indicazione della sezione nella quale il richiedente chiede di essere ammesso;
e) l'accettazione dello Statuto, del Regolamento interno e dei disciplinari, con la dichiarazione esplicita del richiedente di impegnarsi ad osservarli, in caso di accettazione della domanda, nonchè la palese adesione alle deliberazioni già adottate dall'Assemblea in ordine ad aspetti rilevanti dei rapporti associativi;
f) se la domanda è proposta da persona giuridica, essa deve contenere la denominazione e/o ragione sociale, la sede, l'attività che ne forma l'oggetto, il numero di partita I.V.A. o il Codice Fiscale, la carica sociale della persona avente la legale rappresentanza, l'organo sociale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione.
L'eventuale ricusazione della domanda è motivata a richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 7

Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:
a) sottoscrivere e versare, quale quota d'ammissione, una quota "una tantum" di partecipazione al fondo di dotazione, che viene stabilita dall'Assemblea;
b) corrispondere le rispettive quote annuali, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) osservare lo Statuto, i regolamenti, i disciplinari nonchè le deliberazioni prese dagli organi associativi;
d) cooperare al raggiungimento dei fini associativi ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione;
e) concorrere alle eventuali spese straordinarie per i servizi e le operazioni sociali, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci possono far parte di altri Enti, purchè gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

ARTICOLO 8

Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa e, in particolare, alle assemblee e alle elezioni delle cariche associative;
b) prendere visione della contabilità associativa, partecipare all'approvazione del bilancio consuntivo annuale e alla determinazione degli obiettivi dell'Associazione;
c) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dal Regolamento interno e dall'Assemblea.
In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.
L'esercizio dei diritti sociali compete ai soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) per decadenza, e cio` la perdita di anche solo uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per gravi motivi, con delibera di esclusione da parte dell'assemblea, e, in particolare, per aver il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, dei disciplinari e degli eventuali ulteriori regolamenti o deliberazioni legalmente adottati dagli organi dell'Associazione, per aver svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, per aver arrecato o tentato di arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione;
d) qualora il socio sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento delle quote e dei contributi dallo stesso dovuti all'Associazione.
I soci coltivatori o i soci produttori di liquore, i quali cessino la loro attività o la trasferiscano al di fuori dell'ambito territoriale dell'Associazione, possono rimanere soci, a titolo personale, qualora continuino a condividere lo scopo associativo.
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I soci receduti od esclusi sono, comunque, tenuti a corrispondere le quote ed i contributi associativi per l'anno in corso e non hanno diritto alla restituzione nè della quota d'ammissione nè dei versamenti effettuati a favore dell'Associazione a qualunque altro titolo.
La quota sociale non è in alcun modo rivalutabile e non è trasmissibile.

ARTICOLO 10

Organi

Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli Associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

ARTICOLO 11

Assemblea e maggioranze

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota sociale.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, o tramite comunicazione spedita, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima non può essere indetta nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, comunque entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un decimo degli Associati.
L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci; in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che esprimano la maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che esprimano i quattro quinti dei soci, in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che esprimano i due terzi dei soci.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

I Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recesso, da esercitarsi attraverso l'invio di apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro tre giorni dal termine dell'Assemblea straordinaria nel caso dei Soci dissenzienti, ed entro quindici giorni da questa, nel caso di Soci assenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente; nel caso di impedimento di entrambi, la stessa è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea.
Spetta all'Assemblea la designazione di un Segretario che può essere scelto anche tra i non soci.
Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Nessun delegato può disporre di più di due deleghe.
I soci che siano società, enti o persone giuridiche si considerano validamente intervenuti in proprio quando siano rappresentati secondo i propri statuti o patti sociali, ovvero in conformità di atti o deliberazioni assunte ai sensi dei medesimi.

ARTICOLO 12

Poteri dell'Assemblea

Per il perseguimento delle finalità associative, spettano all'Assemblea i seguenti poteri:

1) in sede ordinaria:
a) approvare il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventuali altre cariche associative;
c) approvare e modificare gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
d) determinare le quote d'ammissione all'Associazione;
e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i programmi di attività annuali dell'Associazione; con le relative quote annuali, nonchè le direttive generali d'azione dell'Associazione;
f) approvare l'adozione di iniziative straordinarie ed il loro finanziamento;
g) istituire sedi secondarie e con finalità promozionali in qualsiasi località;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

2) in sede straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra gli associati e i loro legali rappresentanti.
Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentati i soci coltivatori e i soci produttori di liquore; possono, altresì, essere presenti persone, enti o società previste dalle lettere c) e d) dell'art 5 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte in cui il Presidente stesso lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti e non sono ammesse deleghe.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le modalità di votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute ed approvate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Poteri del Consiglio Direttivo

Per il perseguimento delle finalità associative, spettano al Consiglio Direttivo i seguenti poteri:
1) nominare il Presidente, il Vice-Presidente;
2) decidere l'eventuale riparto di competenze specifiche al suo interno, nominando i rispettivi Consiglieri Delegati;
3) predisporre e sottoporre all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno i programmi di attività annuali con le relative quote annuali;
4) predisporre e sottoporre all'Assemblea il riparto delle eventuali spese straordinarie;
5) predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
6) deliberare l'eventuale rimborso spese dovuto ai Consiglieri per le loro attività, e/o per incarichi specifici affidati ai soci, sulla base delle giustificazioni presentate;
7) verificare i requisiti relativi alle domande d'ammissione di nuovi Soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del presente Statuto;
8) vigilare sulla tutela e la qualità dei prodotti e sul rispetto, da parte degli Associati, delle norme statutarie, dei disciplinari e dei regolamenti dell'Associazione;
9) conferire eventuali incarichi professionali;
10) autorizzare il Presidente a stare in giudizio per liti o vertenze;
11)eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
12) adottare, in caso di accertata urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica della medesima.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio il Segretario di cui all'art 11 e, con compiti consultivi, tecnici, esperti ed i soci onorari.

ARTICOLO 15

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.
Spetta principalmente al Presidente:
a) attuare le delibere, anche d'urgenza, del Consiglio Direttivo;
b) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, attuandone le deliberazioni;
c) sovrintendere alla direzione dell'eventuale personale dipendente.

ARTICOLO 16

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il preventivo economico per l'esercizio successivo.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non siano imposte per legge.

ARTICOLO 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dalle quote associative;
c) da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
d) dalle eventuali eccedenze d'esercizio;
e) dal marchio "Genepi Occitan - Alpi del Piemonte";
f) dalle schede tecniche delle Indicazioni Geografiche Protette del "Genepi del Piemonte", e del "Génépi des Alpes/ Genepì delle Alpi", trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 luglio 2012 e del 3 dicembre 2014.

ARTICOLO 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 19

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, controllo di eventuali marchi di qualità adottati dall'Associazione, potranno essere eventualmente disposti con regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 20

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge speciali in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.